Art. 1

In vigore dal 17 lug 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della "Beni Rustici" Società Anonima Toscana, con sede in Milano, per i terreni ricadenti nel comune di Monteverdi Marittimo (provincia di Pisa) Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della "Beni Rustici" Società Anonima Toscana, con sede in Milano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Monteverdi Marittimo, (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 620.25.53, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 22 giugno-11 luglio 1966, n. 99 (in G.U. 1a s.s. 16/07/1966, n. 175), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1952, n. 1859, in quanto per la formazione del piano di espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione, nella zona, successivamente al 15 novembre 1949."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-26;1859#art-1

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