Art. 2

In vigore dal 17 lug 1966
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 22 giugno-11 luglio 1966, n. 99 (in G.U. 1a s.s. 16/07/1966, n. 175), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1952, n. 1859, in quanto per la formazione del piano di espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione, nella zona, successivamente al 15 novembre 1949."

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-26;1859#art-2

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Art. 2 Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprieta' della "Beni Rustici" Societa' Anonima Toscana, con sede in Milano, in comune di Monteverdi Marittimo (Pisa). — Testo vigente | Portale Normativo