Art. 4

In vigore dal 17 lug 1960
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952 Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 136. - PALLA

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 13 luglio 1960, n. 57 (in G.U. 1a s.s. 16/07/1960, n. 174) ha disposto "l'illegittimita' costituzionale del decreto 26 ottobre 1952, n. 1827(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario del 6 dicembre 1952), in quanto nell'espropriazione nei confronti della signora Cavallerin Margherita ha tenuto conto di variazioni dei dati catastali, apportate di ufficio nel 1945, ma notificate il 26 novembre 1952, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per la trasformazione, bonifica e assegnazione dei terreni ai contadini, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-26;1827#art-4

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