Art. 1
In vigore dal 17 lug 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Cavallarin Giulietta-Margherita fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Taglio di Po (provincia di Rovigo);
Udito il parere, in data 20 agosto 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata, a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
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È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Cavallarin Giulietta-Margherita fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Taglio di Po (provincia di Rovigo), per una superficie di ettari 71.45.42, specificamente descritti nello elenco n. 1 allegato al presente decreto.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 13 luglio 1960, n. 57 (in G.U. 1a s.s. 16/07/1960, n. 174) ha disposto "l'illegittimita' costituzionale del decreto 26 ottobre 1952, n. 1827(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario del 6 dicembre 1952), in quanto nell'espropriazione nei confronti della signora Cavallerin Margherita ha tenuto conto di variazioni dei dati catastali, apportate di ufficio nel 1945, ma notificate il 26 novembre 1952, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per la trasformazione, bonifica e assegnazione dei terreni ai contadini, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-26;1827#art-1