Art. 3

In vigore dal 17 lug 1960
È ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti .

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 13 luglio 1960, n. 57 (in G.U. 1a s.s. 16/07/1960, n. 174) ha disposto "l'illegittimita' costituzionale del decreto 26 ottobre 1952, n. 1827(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario del 6 dicembre 1952), in quanto nell'espropriazione nei confronti della signora Cavallerin Margherita ha tenuto conto di variazioni dei dati catastali, apportate di ufficio nel 1945, ma notificate il 26 novembre 1952, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per la trasformazione, bonifica e assegnazione dei terreni ai contadini, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-26;1827#art-3

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