Art. 4

In vigore dal 25 mar 1962
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 settembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952 Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 55. - CARLOMAGNO

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 16 marzo 1962, n. 18 (in G.U. 1a s.s. 24/03/1962, n. 78), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 6 settembre 1952, n. 1397, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione in quanto ha compreso nella espropriazione terreni che non appartenevano a Barabino Vincenzo."

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-09-06;1397#art-4

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