Art. 2
In vigore dal 25 mar 1962
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 16 marzo 1962, n. 18 (in G.U. 1a s.s. 24/03/1962, n. 78), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 6 settembre 1952, n. 1397, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione in quanto ha compreso nella espropriazione terreni che non appartenevano a Barabino Vincenzo."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-09-06;1397#art-2