Art. 2

In vigore dal 25 mar 1962
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 16 marzo 1962, n. 18 (in G.U. 1a s.s. 24/03/1962, n. 78), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 6 settembre 1952, n. 1397, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione in quanto ha compreso nella espropriazione terreni che non appartenevano a Barabino Vincenzo."

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-09-06;1397#art-2

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Art. 2 Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprieta' di Barabino Vincenzo fu Giacomo, in comune di Orbetello (Grosseto). — Testo vigente | Portale Normativo