Art. 1

In vigore dal 25 mar 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Barabino Vincenzo fu Giacomo, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto); Udito il parere, in data 27 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Barabino Vincenzo fu Giacomo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 22.76.58, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 16 marzo 1962, n. 18 (in G.U. 1a s.s. 24/03/1962, n. 78), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 6 settembre 1952, n. 1397, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione in quanto ha compreso nella espropriazione terreni che non appartenevano a Barabino Vincenzo."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-09-06;1397#art-1

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