Art. 5

In vigore dal 9 nov 1952
Il presente decreto avrà effetto dal primo giorno della decade successiva a quella della sua pubblicazione. Restano abrogate le disposizioni contrastanti od incompatibili con quelle previste dal presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 agosto 1952 EINAUDI DE GASPERI - SPATARO - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla corte dei conti, addì 20 ottobre 1952 Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 127. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-02;1316#art-5

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