Art. 4
In vigore dal 9 nov 1952
La voce n. 2 della tabella n. 3, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052 e concernente l'indennità di smarrimento pacchi dovuta agli utenti, modificata con il n. 11 della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1950, n. 193, è sostituita, dalla seguente:
N. 2 - Pacchi: indennità di smarrimento:
l'indennità dovuta agli utenti per la perdita dei pacchi è stabilita nella misura di dieci volte l'importo della tassa di spedizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-02;1316#art-4