Art. 4

In vigore dal 9 nov 1952
La voce n. 2 della tabella n. 3, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052 e concernente l'indennità di smarrimento pacchi dovuta agli utenti, modificata con il n. 11 della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1950, n. 193, è sostituita, dalla seguente: N. 2 - Pacchi: indennità di smarrimento: l'indennità dovuta agli utenti per la perdita dei pacchi è stabilita nella misura di dieci volte l'importo della tassa di spedizione.
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Art. 4 Variazioni ad alcune voci delle tariffe postali per l'interno. — Testo vigente | Portale Normativo