Art. 3
In vigore dal 9 nov 1952
Il diritto di ricevuta nella misura fissa di L. 10, di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1950, n. 193, è abolito per le spedizioni in raccomandazione contenenti carte punteggiate ad uso dei ciechi.
L'anzidetto diritto di ricevuta, per i vaglia, anziché essere convertito in francobolli, da applicarsi sui vaglia stessi, è aggiunto alla tassa di emissione e conteggiato come provento vaglia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-02;1316#art-3