Allegato A Statuto Consorzio nazionale obbligatorio esattori imposte
Art. 4
In vigore dal 25 set 1952
Nelle Assemblee provinciali ogni consorziato ha diritto ad un voto per ciascuna esattoria gestita con carico fino a 35 milioni:
a 2 voti con carico fino a 100 milioni
" 3 " " " " " 300 "
" 5 " " " " " 500 "
" 8 " " " " " 1 miliardo
" 15 " " " " " 5 miliardi
" 20 " " " " " 10 "
" 25 " " " " " 20 "
" 30 " " " " " 50 "
" 40 " " " oltre 50 "
I carichi s'intendono riferiti all'anno precedente a quello della riunione. Il Consiglio di amministrazione del Consorzio forma l'elenco delle esattorie e determina il numero dei voti spettanti a ciascuna, da indicarsi nell'avviso di convocazione dell'Assemblea provinciale.
Ogni consorziato può farsi rappresentare da altro consorziato. È vietato il cumulo delle deleghe oltre cinque. I consiglieri di amministrazione non possono ricevere deleghe.
La votazione è fatta a scheda segreta, col sistema della maggioranza assoluta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-02;1141#art-aas-4