Allegato A Statuto Consorzio nazionale obbligatorio esattori imposte
Art. 3
In vigore dal 25 set 1952
Le Assemblee provinciali sono costituite dai titolari in carica, al momento fissato per la convocazione, di tutte le esattorie della provincia.
Le persone giuridiche, titolari di esattorie, intervengono alle assemblee nella persona dei loro legali rappresentanti.
Questi possono farsi rappresentare da delegati muniti di apposito mandato.
Le assemblee sono convocate normalmente ogni tre anni - ed in via straordinaria, nei casi in cui il Consiglio di amministrazione ne ravvisi la necessità - dal Presidente del Consiglio d'amministrazione del Consorzio con lettere raccomandate da inviarsi almeno venti giorni prima della data di convocazione.
Gli inviti devono indicare il luogo e la data della prima e seconda convocazione.
L'Assemblea elegge il proprio Presidente, il quale nomina il Segretario e due scrutatori e procede alla elezione del Delegato provinciale al Comitato nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-02;1141#art-aas-3