Art. 4
Allegato A Statuto Consorzio nazionale obbligatorio esattori imposte

Art. 4

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In vigore dal 25 set 1952
Nelle Assemblee provinciali ogni consorziato ha diritto ad un voto per ciascuna esattoria gestita con carico fino a 35 milioni: a 2 voti con carico fino a 100 milioni " 3 " " " " " 300 " " 5 " " " " " 500 " " 8 " " " " " 1 miliardo " 15 " " " " " 5 miliardi " 20 " " " " " 10 " " 25 " " " " " 20 " " 30 " " " " " 50 " " 40 " " " oltre 50 " I carichi s'intendono riferiti all'anno precedente a quello della riunione. Il Consiglio di amministrazione del Consorzio forma l'elenco delle esattorie e determina il numero dei voti spettanti a ciascuna, da indicarsi nell'avviso di convocazione dell'Assemblea provinciale. Ogni consorziato può farsi rappresentare da altro consorziato. È vietato il cumulo delle deleghe oltre cinque. I consiglieri di amministrazione non possono ricevere deleghe. La votazione è fatta a scheda segreta, col sistema della maggioranza assoluta.
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