Allegato A Statuto Consorzio nazionale obbligatorio esattori imposte

Art. 14

In vigore dal 25 set 1952
Il Collegio dei probiviri-revisori è costituito di tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Comitato nazionale dei delegati provinciali. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I probiviri-revisori effettivi possono intervenire a tutte la riunioni del Consiglio di amministrazione senza voto deliberativo. I probiviri-revisori hanno il compito di: a) sorvegliare che siano, in ogni circostanza, rispettata le disposizioni del presente statuto e quelle generali di legge che il Consorzio sia tenuto ad osservare; b) tentare il componimento delle controversie che insorgessero tra i consorziati e gli organi del Consorzio in ordine all'applicazione del presente statuto; c) rivedere il rendiconto annuo predisposto dal Consiglio di amministrazione e riferirne al Consiglio nazionale, con relazione da depositare presso la sede del Consorzio almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione in cui dovrà essere esaminato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-02;1141#art-aas-14

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