Allegato A Statuto Consorzio nazionale obbligatorio esattori imposte

Art. 18

In vigore dal 25 set 1952
Il contributo di cui alla lettera a) del precedente , è determinato dal Consiglio d'amministrazione del Consorzio in modo da coprire le intere spese di impianto ed è ripartita in misura percentuale sull'ammontare degli aggi di riscossione compresi nei ruoli dell'anno 1952 di ciascuna esattoria. Tale deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministro per le finanze. Tale contributo è ripartito negli anni 1953, 1954, 1955 in ragione del 30% per il 1953 e del 35% per ciascuno degli altri due anni, con facoltà di versamento in unica soluzione nell'anno 1953, con la riduzione del 10%. La quota relativa all'anno 1953, nei confronti dell'esattore non confermato per il decennio 1954-1963, dovrà essere a questi rimborsata dal Consorzio, salvo rivalsa a carico del nuovo titolare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-02;1141#art-aas-18

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo