Allegato A Statuto Consorzio nazionale obbligatorio esattori imposte

Art. 10

In vigore dal 25 set 1952
Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione del Consorzio; assume e revoca il personale e ne determina gli emolumenti; promuove i giudizi ed interpone i ricorsi avanti tutte le giurisdizioni, con facoltà di rinunciarvi, transigere e comporre le vertenze per mezzo di arbitri o di amichevoli compositori; può conferire procure e mandati, contrarre mutui e, in genere, fare tutto quanto sia necessario ed appaia utile per il raggiungimento degli scopi del Consorzio. Il Consiglio di amministrazione nomina una Giunta esecutiva di 5 membri determinandone le attribuzioni; della Giunta fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di amministrazione. Per la cessazione e la sostituzione dei componenti del Consiglio, di amministrazione, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 2385 e 2386 del Codice civile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-02;1141#art-aas-10

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