Art. 5
In vigore dal 26 nov 1952
Qualora la convenzione di cui al precedente non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano a cessare per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, la Facoltà e i posti di cui al precedente sono senz'altro soppressi, con la conseguente cessazione dal servizio dei relativi titolari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque Emetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 luglio 1952
EINAUDI
SEGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 1. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-25;1373#art-5