Art. 1

In vigore dal 26 nov 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni; Veduto il regio decreto 27 ottobre 1935, n. 2123; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva, con effetto dal 1 novembre 1952, l'annessa convenzione, stipulata in Padova il 22 marzo 1951, per il finanziamento della Facoltà di magistero che viene costituita, a norma dell'articolo seguente, presso l'Università di Padova.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-25;1373#art-1

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