Art. 2
In vigore dal 26 nov 1952
In aggiunta alle Facoltà dell'Università di Padova, indicate nella tabella A) annessa al testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, è costituita, a decorrere dal 1 novembre 1952, la Facoltà di magistero, la quale viene mantenuta, presso l'Università medesima, con i mezzi forniti, secondo la convenzione di cui al precedente articolo, dagli Enti sovventori, ed escluso, comunque, qualsiasi onere a carico del bilancio dell'Università e dello Stato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-25;1373#art-2