Art. 5
In vigore dal 24 set 1952
Il limite minimo di prelevamento annuo dei tabacchi, indicato nell'art. 91 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, per il conferimento di rivendite ordinarie di particolare importanza, è elevato a L. 25.000.000.
Il reddito annuo minimo stabilito dall'art. 102 del citato regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, nel caso in cui l'Amministrazione ha facoltà di consentire il subingresso nel contratto di appalto delle rivendite, è elevato a L. 1.000.000.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1952
Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 10. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-25;1140#art-5