Art. 3

In vigore dal 24 set 1952
Sono soppressi il terzo, quarto, quinto e sesto comma dell'art. 27 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, modificato dall'articolo unico del regio decreto 19 febbraio 1942, n. 209, nonché l'intero art. 34 del citato regio decreto 14 giugno 1941, n. 577.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-25;1140#art-3

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