Art. 2
In vigore dal 24 set 1952
Agli articoli 33 e 52 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, è aggiunto il seguente comma:
"I generi che in confronto dei registri risultassero in maggior quantità e quelli che derivassero da accertati minori cali di magazzino rispetto alla misura massima riconosciuta, debbono essere immediatamente presi in carico sui registri. Del provvedimento deve essere data immediata notizia alla Direzione generale per la sanzione".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-25;1140#art-2