Art. 5

In vigore dal 2 dic 1952
Qualora per un grado non vengano ricoperti tutti i posti messi a concorso, i posti rimasti vacanti andranno in aumento a quelli previsti per il grado inferiore. I vincitori del concorso saranno assunti in prova, con il grado corrispondente a quello già ricoperto nelle Forze armate di provenienza e con assegno pari al trattamento economico iniziale del grado loro conferito e saranno avviati a frequentare presso una scuola di polizia un corso di addestramento tecnico professionale, della durata di due mesi, sulle materie previste dai programmi di insegnamento in vigore per i corsi allievi sottufficiali pubblica sicurezza. A termine del corso, dovranno sostenere una prova di esame, davanti ad una commissione composta di insegnanti della scuola e, se dichiarati idonei, conseguiranno la nomina ad effettivi nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina in prova e con anzianità relativa fissata in conformità delle risultanze degli esami sostenuti al termine del corso predetto. Qualora non riportino l'idoneita agli esami suddetti, saranno esonerati dal servizio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 luglio 1952 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1952 Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 137. - PALLA
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