Art. 2

In vigore dal 2 dic 1952
La Commissione giudicatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro per l'interno ed è composta di un vice prefetto, che la presiede, di un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non inferiore a maggiore e di un esperto nelle materie radiotecniche e, in particolare, in radiogoniometria. Per l'esame facoltativo di lingue estere la Commissione verrà integrata da un esperto. Un ufficiale inferiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza eserciterà le funzioni di segretario. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del bilancio del Ministero dell'interno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-05;1452#art-2

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Art. 2 Reclutamento straordinario, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di cento sottufficiali tecnici radiotelegrafisti, specializzati in radiogoniometria. — Testo vigente | Portale Normativo