Art. 4

In vigore dal 2 dic 1952
La votazione riportata dai concorrenti nelle singole prove di esame verrà espressa in cinquantesimi, ripartiti nella seguente misura: prova pratica, massimo punti 25; prova orale, massimo punti 20; prova facoltativa di lingue estere, massimo punti 5. Per ottenere l'idoneità i concorrenti dovranno conseguire un minimo complessivo di trenta cinquantesimi e non meno di quindici cinquantesimi nella prova pratica. A parità di merito sarà data la preferenza al candidato che avrà riportato punteggio più alto nella prova pratica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-05;1452#art-4

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