Art. 11
AbrogatoIn vigore dal 14 dic 2012
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 2012, N. 205
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 giugno 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1952
Atti del Governo, registro n. 68, foglio n. 7. - FRASCA
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-27;1133#art-11