Art. 11

Abrogato
In vigore dal 14 dic 2012
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 2012, N. 205 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 giugno 1952 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1952 Atti del Governo, registro n. 68, foglio n. 7. - FRASCA

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-27;1133#art-11

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