Art. 11

Art. 11

Abrogato11 / 11
In vigore dal 14 dic 2012
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 2012, N. 205 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 giugno 1952 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1952 Atti del Governo, registro n. 68, foglio n. 7. - FRASCA

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-27;1133#art-11