Art. 8
In vigore dal 14 dic 2012
Gli istituti e le aziende di credito di cui all', lettera a), sono tenuti a trasmettere all'Assessorato delle finanze con le modalità ed i limiti indicati nel presente articolo, le situazioni periodiche, i bilanci e gli altri dati concernenti la propria attività.
Gli istituti e le aziende di credito che non operino esclusivamente nella Regione ma che abbiano in essa sedi o filiali sono tenuti a trasmettere all'Assessorato delle finanze, negli stessi modi e limiti indicati, le situazioni periodiche e gli altri dati concernenti l'attività delle sedi e filiali siciliane.
Le situazioni periodiche, i bilanci e i dati debbono essere elaborati in cifre complessive, con esclusione di ogni riferimento a singoli nominativi e non possono essere diversi dai documenti periodicamente prodotti alla Banca d'Italia, a norma delle disposizioni da essa emanate.
Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'Assessorato delle finanze, circa gli istituti ed aziende di credito operanti in Sicilia, sono tutelati dal segreto di ufficio, anche nei riguardi delle pubbliche Amministrazioni.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 29 ottobre 2012, n. 205 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133, ad eccezione dell'articolo 8, che sara' abrogato a seguito del perfezionamento dell'accordo tra la Banca d'Italia e l'assessorato regionale dell'economia previsto dall'articolo 3, comma 2".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-27;1133#art-8