Art. 3
In vigore dal 19 ago 1952
Con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sarà fissata, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, la data con cui entrerà in funzione l'Ufficio di cui all' in dipendenza delle modifiche previste nei precedenti articoli.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 giugno 1952
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 56, foglio n. 64. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-17;1004#art-3