Art. 1
In vigore dal 19 ago 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
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È ripristinato l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Fivizzano.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-17;1004#art-1