Art. 1

In vigore dal 19 ago 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: . È ripristinato l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Fivizzano.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-17;1004#art-1

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