Art. 2

In vigore dal 19 ago 1952
Le modifiche apportate alle attuali circoscrizioni finanziarie, in dipendenza delle disposizioni di cui al precedente articolo, sono indicate nell'annessa tabella che, vistata dal Ministro per le finanze, forma parte integrante del presente decreto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-17;1004#art-2

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Art. 2 Ripristino dell'Ufficio delle imposte dirette di Fivizzano. — Testo vigente | Portale Normativo