Art. 2
In vigore dal 19 ago 1952
Le modifiche apportate alle attuali circoscrizioni finanziarie, in dipendenza delle disposizioni di cui al precedente articolo, sono indicate nell'annessa tabella che, vistata dal Ministro per le finanze, forma parte integrante del presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-06-17;1004#art-2