Art. 3

In vigore dal 1 dic 1968
L'elenco dei terreni menzionato nel precedente , munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 maggio 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1952 Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 71. - CARLOMAGNO

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 21-28 novembre 1968, n. 119 (in G.U. 1a s.s. 30/11/1968, n. 305) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1952, n. 506, in quanto nel piano particolareggiato di espropriazione nei confronti di Romanazzi Guglielmo per i terreni costituenti il terzo residuo assoggettati a vincolo di indisponibilita' e' stato compreso un terreno che non apparteneva al soggetto espropriato;".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-14;506#art-3

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