Art. 2
In vigore dal 1 dic 1968
Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nel precedente articolo.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 21-28 novembre 1968, n. 119 (in G.U. 1a s.s. 30/11/1968, n. 305) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1952, n. 506, in quanto nel piano particolareggiato di espropriazione nei confronti di Romanazzi Guglielmo per i terreni costituenti il terzo residuo assoggettati a vincolo di indisponibilita' e' stato compreso un terreno che non apparteneva al soggetto espropriato;".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-14;506#art-2