Art. 1

In vigore dal 1 dic 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Romanazzi Guglielmo di Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Palagiano (provincia di Taranto), già approvato, per una parte, col proprio decreto 30 agosto 1951, n. 838; Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento dell'istanza avanzata dall'interessato, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti all'espropriazione, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo, di cui al citato articolo di legge, identificando i terreni che lo costituiscono con quelli ancora disponibili nel piano suindicato ed in altro piano da approvare con separato provvedimento; Richiamato il parere, in data 9 agosto 1951, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Romanazzi Guglielmo di Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Palagiano (provincia di Taranto), per la residua superficie di ettari 101.53.15, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 21-28 novembre 1968, n. 119 (in G.U. 1a s.s. 30/11/1968, n. 305) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1952, n. 506, in quanto nel piano particolareggiato di espropriazione nei confronti di Romanazzi Guglielmo per i terreni costituenti il terzo residuo assoggettati a vincolo di indisponibilita' e' stato compreso un terreno che non apparteneva al soggetto espropriato;".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-14;506#art-1

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