Art. 1
In vigore dal 12 lug 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge
12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951,
n. 66;
Udito il parere, in data 19 dicembre 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, per i terreni ricadenti nel comune di Santa Luce Orciano (provincia di Pisa), della superficie di Ha. 51.94.55, nei confronti di Ghera Giovanni fu Pasquale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
.
È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, per i terreni ricadenti nel comune di Santa Luce Orciano (provincia di Pisa), della superficie di Ha. 51.94.55, nei confronti di Ghera Giovanni fu Pasquale.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno-7 luglio 1964, n. 73 (in G.U. 1a s.s. 11/07/1964, n. 169), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1952, n. 372 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 1952, n. 102), in quanto, per la formulazione del piano di espropriazione, ha tenuto conto dei dati del nuovo catasto non ancora in vigore nella zona al 15 novembre 1949."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-04-02;372#art-1