Art. 3
In vigore dal 12 lug 1964
È ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti .
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno-7 luglio 1964, n. 73 (in G.U. 1a s.s. 11/07/1964, n. 169), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1952, n. 372 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 1952, n. 102), in quanto, per la formulazione del piano di espropriazione, ha tenuto conto dei dati del nuovo catasto non ancora in vigore nella zona al 15 novembre 1949."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-04-02;372#art-3