Art. 3

In vigore dal 19 apr 1952
L'indennità spettante ai signori Vittorio Re, Alberto Gerundo e Libero Zannoni, a norma dell'art. 62 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sarà fissata successivamente, giusta quanto è stabilito dallo stesso art. 62 per le espropriazioni nell'interesse della difesa militare del Paese. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 gennaio 1952 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - VANONI - CAMPILLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1952 Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 125. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-01-18;176#art-3

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