Art. 2
In vigore dal 19 apr 1952
L'invenzione di cui al precedente deve essere tenuta segreta, a norma dell'art. 41, primo comma, e dell'art. 61, secondo comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-01-18;176#art-2