Art. 1
In vigore dal 19 apr 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, che detta il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;
Decreta:
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Ai sensi e per gli effetti degli articoli 60, 61 e 62 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è espropriato, nell'interesse della difesa militare del Paese e limitatamente al diritto d'uso, per i bisogni dello Stato, il brevetto dell'invenzione di cui alla domanda n. 719/50 depositata il 17 gennaio 1950 a nome Vittorio Re, Alberto Gerundo e Libero Zannoni, e contraddistinto dal titolo "Affusto di artiglieria di bordo con stabilizzazione degli, orecchioni mediante interposizione di forcella oscillante".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-01-18;176#art-1