Art. 3
In vigore dal 22 apr 1952
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo deve intendersi senz'altro soppresso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 dicembre 1951
EINAUDI
VANONI - ZOLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 4. - FRASCA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-12-27;1786#art-3