Art. 1
In vigore dal 22 apr 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Visto, il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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È approvata e resa esecutiva, con effetto dalla data del presente decreto, l'annessa convenzione stipulata in Bologna il 5 ottobre 1951, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di radiologia dell'Università di Bologna.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-12-27;1786#art-1