Art. 2
In vigore dal 22 apr 1952
È istituito, ai sensi dell' (sub articolo 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli stabiliti nel decreto Ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1949, registro n. 26, foglio n. 27, e successive modificazioni, per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-12-27;1786#art-2