Art. 3

In vigore dal 30 dic 1962
È ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Ente, dei terreni indicati nei precedenti .

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 28 dicembre 1962, n. 125 (in G.U. 1a s.s. 29/12/1962, n. 332) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1644, in quanto, nella espropriazione nei confronti dei signori Emanuele e Michele D'Ecclesiis, ha tenuto conto delle variazioni dei dati catastali apportate d'ufficio nel 1947, ma notificate agli espropriati il 26 febbraio 1951, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-12-18;1644#art-3

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Art. 3 Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di D'Ecclesis Emanuele e Michele fu Raffaele, in comune di Gravina (Bari). — Testo vigente | Portale Normativo