Art. 1

In vigore dal 30 dic 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67; Udito il parere, in data 25 ottobre 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione n. 17, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania -- Sezione speciale per la riforma fondiaria - per i terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari), della superficie di Ha. 111.48.15, nei confronti della ditta D'Ecclesis Emanuele per 55,88% e Michele per 44,12%, fu Raffaele; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per L'agricoltura e le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione n. 17 compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria, in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - per i terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari), della superficie di Ha. 111.48.15, nei confronti della ditta D'ecclesis Emanuele per 55,88%, e Michele per 44,12% fu Raffaele.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 28 dicembre 1962, n. 125 (in G.U. 1a s.s. 29/12/1962, n. 332) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1644, in quanto, nella espropriazione nei confronti dei signori Emanuele e Michele D'Ecclesiis, ha tenuto conto delle variazioni dei dati catastali apportate d'ufficio nel 1947, ma notificate agli espropriati il 26 febbraio 1951, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-12-18;1644#art-1

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