Art. 2
In vigore dal 30 dic 1962
I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria, in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 28 dicembre 1962, n. 125 (in G.U. 1a s.s. 29/12/1962, n. 332) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1644, in quanto, nella espropriazione nei confronti dei signori Emanuele e Michele D'Ecclesiis, ha tenuto conto delle variazioni dei dati catastali apportate d'ufficio nel 1947, ma notificate agli espropriati il 26 febbraio 1951, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-12-18;1644#art-2