Art. 4

In vigore dal 1 gen 1960
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 dicembre 1951 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1951 Atti del Governo, registro n. 48, foglio n. 7. - FRASCA

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 29 dicembre 1959, n. 69 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1959, n. 316), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D. P. R. n. 1415 del 18 dicembre 1951 in quanto ha proceduto all'esproprio relativamente a un patrimonio che, al 15 novembre 1949, non superava i 300 ettari, In relazione all'art. 2 legge 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-12-18;1415#art-4

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