Art. 2
In vigore dal 1 gen 1960
I terreni, indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 29 dicembre 1959, n. 69 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1959, n. 316), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D. P. R. n. 1415 del 18 dicembre 1951 in quanto ha proceduto all'esproprio relativamente a un patrimonio che, al 15 novembre 1949, non superava i 300 ettari, In relazione all'art. 2 legge 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-12-18;1415#art-2