Art. 1

In vigore dal 1 gen 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Vista La legge 12 maggio 1950, n. 230 e l'art. 16 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; In virtù della delegazione concessa dall'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230; Udito il parere, in data 29 novembre 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma dell'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Bisignano (provincia di Cosenza), della superficie di Ha. 56.10.30, nei confronti della ditta Fasanella Giuseppe fu Luigi; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Bisignano (provincia di Cosenza), della superficie di Ha. 56.10.30, nei confronti della ditta Fasanella Giuseppe fu Luigi.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 29 dicembre 1959, n. 69 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1959, n. 316), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D. P. R. n. 1415 del 18 dicembre 1951 in quanto ha proceduto all'esproprio relativamente a un patrimonio che, al 15 novembre 1949, non superava i 300 ettari, In relazione all'art. 2 legge 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-12-18;1415#art-1

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