Art. 3

In vigore dal 25 mag 1952
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi deve intendersi senz'altro soppresso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 dicembre 1951 EINAUDI ZOLI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato atta Corte dei conti, addì 5 maggio 1952 Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 25. - FRASCA
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